Art. 60. (Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica) Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59. Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennita' di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.