Art. 60.
(Computo   dell'indennita'   di   aeronavigazione,   di   volo  e  di
   paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica)

  Per  gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i militari di truppa non
appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attivita' di volo, di
osservazione   aerea   o   di   paracadutismo   e  abbiano  percepito
l'indennita'  di  aeronavigazione,  di  volo  o  di paracadutismo, la
pensione  e  l'indennita'  per  una  volta  tanto  sono  aumentati di
un'aliquota  di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti
nell'art. 59.
  Agli  effetti  della  determinazione  dell'aliquota di cui al primo
comma,   gli   ufficiali   che   abbiano  percepito  l'indennita'  di
aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica,
ruolo  naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennita' di volo
agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.