Art. 61. 
               (Servizi antincendi e Corpo forestale) 
 
  Al personale del  ruolo  tecnico  della  carriera  direttiva  e  al
personale della carriera di concetto dei servizi  antincendi  nonche'
agli  ufficiali  forestali  provenienti   dalla   soppressa   milizia
nazionale forestale si applicano le disposizioni  del  presente  capo
concernenti gli ufficiali. 
  Per  gli  ufficiali  forestali  di  cui  al  comma  precedente   si
considerano,  ai  fini  della   liquidazione   del   trattamento   di
quiescenza, gli stipendi  e  le  aliquote  spettanti  ai  pari  grado
dell'Arma dei carabinieri. 
  Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della
carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  nonche'
ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale  dello
Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le
corrispondenti categorie di militari; per il caso  di  dimissioni  si
applica il terzo comma dell'art. 52. 
  Per il personale di cui  al  terzo  comma  del  presente  articolo,
l'aumento percentuale  della  base  pensionabile  per  ogni  anno  di
servizio utile oltre il ventesimo e' di 3,60.