Art. 63.
                    (Militari invalidi di guerra)

  Il  militare  che cessa dal servizio permanente o continuativo, per
invalidita'  contratta  a  causa  di  guerra  o  per  aver conseguito
trattamento  pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale
se  ha  raggiunto  nove anni di servizio utile di cui sei di servizio
effettivo.
  In  mancanza  di tale anzianita', spetta un assegno integratore del
trattamento   di   guerra,  liquidato  dal  Ministero  del  tesoro  e
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti
sono gli anni di servizio utile.
  Ai   fini  della  misura  della  pensione  normale  e  dell'assegno
integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni.
  Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare
perde  i  benefici  di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno
successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
  Con  effetto  dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo
stato  giuridico  non  possa  aver  luogo la riammissione in servizio
permanente  o  continuativo  ovvero,  trattandosi  di  ufficiale,  il
collocamento  in  ausiliaria,  il  militare  ha diritto alla pensione
normale  la  cui  misura,  ove  non  sia stata raggiunta l'anzianita'
prevista  dal  primo  comma  dell'art.  52, e' pari al 2,20 per cento
della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato
con  l'aumento  di  dodici  anni,  senza che possa essere superato il
limite di quindici anni.
  L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo
spetta  anche  al  militare  che  abbia  conseguito il trattamento di
guerra  dopo  essere  cessato  dal servizio permanente o continuativo
senza  diritto  a  pensione  normale;  in  tale  caso  resta  escluso
l'aumento di sei anni.
  Al  militare  che  cessi  dal  servizio  permanente  o continuativo
perche'  invalido  della  guerra 1940-45 si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  1472,  e  successive
modificazioni.