Art. 68.
                       Uffici di sorveglianza

  Gli  uffici  di  sorveglianza  sono  costituiti  presso i tribunali
esistenti  nelle  sedi  di  cui alla tabella A allegata alla presente
legge  ed  hanno  giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in
essa indicati.
  Ai  detti  uffici,  per  l'esercizio  delle funzioni elencate negli
articoli  69  e  70,  sono  assegnati  magistrati  di  appello  e  di
tribunale, nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
  I  magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere
adibiti ad altre funzioni giudiziarie.