Art. 69. 
       Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza 
 
  Il magistrato di sorveglianza  vigila  sulla  organizzazione  degli
istituti di prevenzione  e  di  pena  e  prospetta  al  Ministero  le
esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo  alla  attuazione
del trattamento rieducativo. 
  Esercita,  altresi',  la  vigilanza  diretta  ad   assicurare   che
l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita'
delle leggi e dei regolamenti. 
  Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non
detentive. 
  Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui
al terzo comma dell'articolo 13 e, nel  corso  del  suo  svolgimento,
impartisce le disposizioni  che  ritiene  opportune  in  ordine  alla
tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei  condannati  e   degli
internati, nonche' al fine della loro rieducazione. 
  Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei  detenuti  e  degli
internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: 
    a)  l'attribuzione  della  qualifica  lavorativa,  le   questioni
concernenti la mercede e la  remunerazione,  nonche'  lo  svolgimento
delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; 
    b) l'esercizio del potere  disciplinare,  la  costituzione  e  la
competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli  addebiti
e la facolta' di discolpa. 
  Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio  sociale  dei
sottoposti alla liberta' vigilata, sulla remissione del debito di cui
all'articolo 56, sui permessi e sulle licenze, nonche' in  ordine  ai
trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri
di cui all'articolo 148 del codice penale. 
  Esprime motivato parere sulle  proposte  di  grazia  formulate  dai
consigli di disciplina. 
  Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di  sorveglianza
dai codici  penale  e  di  procedura  penale  e  dalle  altre  leggi,
adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi
previsti.