Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive. Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonche' al fine della loro rieducazione. Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti: a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa. Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla liberta' vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sui permessi e sulle licenze, nonche' in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale. Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina. Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previsti.