Art. 70. Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza In ciascun distretto di corte di appello e' costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semiliberta' e revoca del provvedimento di ammissione, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse. A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto. La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed e' composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonche' da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato. La composizione delle sezioni e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.