Art. 70.
       Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza

  In ciascun distretto di corte di appello e' costituita una apposita
sezione,   alla   quale  sono  devoluti  gli  affari  in  materia  di
affidamento  in  prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47,
revoca  anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di
semiliberta'  e  revoca  del provvedimento di ammissione, concessione
delle  riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle
riduzioni stesse.
  A  ciascuna  sezione  sono destinati magistrati di sorveglianza nel
numero  richiesto  dalle  esigenze  del  servizio  e nei limiti delle
dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto.
  La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed
e'  composta  da  un  magistrato  di  sorveglianza  con  funzioni  di
magistrato   di  appello,  che  la  presiede,  da  un  magistrato  di
sorveglianza  con funzioni di magistrato di tribunale, nonche' da due
esperti,   scelti   tra   le  categorie  indicate  nel  quarto  comma
dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio
di  sorveglianza  sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o
l'internato.
  La composizione delle sezioni e' annualmente determinata secondo le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
  Le  decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di
consiglio.
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.