Art. 71. 
                    Procedimento di sorveglianza 
 
  Il presidente della sezione o  il  magistrato  di  sorveglianza,  a
seguito della richiesta o della proposta  previste  dall'articolo  57
ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della  deliberazione  e
ne fa pervenire  avviso  al  pubblico  ministero  ed  all'interessato
almeno cinque giorni prima  di  quello  stabilito,  avvertendoli  che
possono  partecipare  personalmente  alla  discussione  e  presentare
memorie. 
  L'interessato  nomina  un  difensore.  Ove  non  vi  provveda,   il
difensore e' nominato d'ufficio dal presidente della  sezione  o  dal
magistrato di sorveglianza. 
  Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si  applicano  anche
in tutti i casi in cui la sezione o  il  magistrato  di  sorveglianza
procedono d'ufficio. 
  La competenza spetta alla sezione o al magistrato  di  sorveglianza
che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui
si trova l'interessato all'atto  della  richiesta  o  della  proposta
previste dall'articolo 57 od all'inizio d'ufficio del procedimento di
sorveglianza. 
  L'ordinanza  che  conclude  il  procedimento  di  sorveglianza   e'
comunicata al pubblico ministero e  all'interessato  nel  termine  di
dieci giorni dalla data della deliberazione. 
  Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di  sorveglianza
il pubblico ministero e l'interessato  possono  proporre  ricorso  in
Cassazione  per  violazione  di  legge  entro  dieci   giorni   dalla
comunicazione del provvedimento. 
  Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e  dei  provvedimenti
previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi  dell'articolo
645 del codice di procedura penale. 
  La  sezione  e  il  magistrato  di  sorveglianza  emettono  i  loro
provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento
operanti negli  stabilimenti  della  loro  circoscrizione  e  possono
svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del  codice  di
procedura penale. 
  Alla revoca delle riduzioni di  pena,  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'articolo 54 quando la condanna  e'  intervenuta  successivamente
alla liberazione anticipata,  la  sezione  di  sorveglianza  provvede
secondo le modalita' stabilite per gli incidenti di esecuzione.