Art. 46. Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...". Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. Il registro di cui al precedente comma e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.