Art. 46. 
 Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili 
 
  La richiesta  per  l'acquisto  delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di  cui  devono
essere provviste le navi mercantili a norma  della  legge  16  giugno
1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o,  qualora
questi manchi, da  un  medico  fiduciario  dell'armatore.  Essa  deve
precisare il nome o il numero del natante, nonche' il  luogo  ove  ha
sede  l'ufficio  di  iscrizione  della  nave  per  la   quale   viene
rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante. 
  La  prima  delle  predette  copie  rimane  per  documentazione   al
richiedente; le altre due devono essere  rimesse  al  farmacista,  il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e  trasmette  l'altra
al medico di porto apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...". 
  Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola
una o piu' delle disposizioni dei  precedenti  commi  e'  punito  con
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. 
  Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave,
e' consegnatario delle  preparazioni  e  deve  annotare  in  apposito
registro il carico e lo scarico. 
  Il registro di cui al precedente comma e'  vidimato  e  firmato  in
ciascuna pagina dal medico di porto del  luogo  ove  e'  iscritta  la
nave. 
  Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.