Art. 47.
    Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

  La  richiesta  per  l'acquisto  delle  preparazioni  indicate nelle
tabelle  I,  II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono
essere  provviste  le  aziende industriali, commerciali e agricole, a
norma  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303,   e'  fatta  in  triplice  copia,  nei  limiti  stabiliti  nelle
disposizioni  previste  dal  decreto  medesimo, dal medico fiduciario
dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove
e'  ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero
dei  lavoratori  addetti;  inoltre deve essere vistata dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
  La   prima  delle  predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene  una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico
provinciale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".
  Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola
una  o  piu'  delle  disposizioni  dei precedenti commi e' punito con
l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
  Il  titolare  dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere  addetto  o  il  capo  cantiere  e'  consegnatario delle
preparazioni  e  deve  annotare  in  apposito registro il carico e lo
scarico.
  Il  registro  di  cui  al precedente comma e' vidimato e firmato in
ciascuna   pagina   dall'autorita'   sanitaria   locale   nella   cui
circoscrizione  l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la
durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.