Art. 48.
       Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso

  Fuori  delle  ipotesi  di  detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste  negli  articoli  46  e  47, il Ministero della sanita' puo'
rilasciare  autorizzazione,  indicando  la persona responsabile della
custodia   e   della   utilizzazione,   alla   detenzione   di  dette
preparazioni,  per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
  L'autorizzazione  deve  indicare  i  limiti quantitativi, in misura
corrispondente  alle  esigenze  mediamente  calcolabili,  nonche'  le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.