Art. 27.
                         Vigilanza venatoria

  La  vigilanza  sull'applicazione  delle leggi venatorie e' affidata
agli  agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed
alle    guardie    volontarie    delle   associazioni   venatorie   e
protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia riconosciuta la
qualifica  di  guardia  giurata  ai  termini  delle norme di pubblica
sicurezza.
  Detta    vigilanza   e',   altresi',   affidata   agli   ufficiali,
sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie
addette  a  parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di
polizia  giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali,  forestali e
campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge
di pubblica sicurezza.
  Gli  agenti  venatori  svolgono  le funzioni, di norma, nell'ambito
della circoscrizione territoriale nella quale operano.
  Gli  agenti  venatori  dipendenti  degli  enti  delegati  ai  sensi
dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di
polizia giudiziaria.
  Agli  agenti  venatori dipendenti degli enti delegati e' vietata la
caccia  nell'ambito  del  territorio,  in cui esercitano le funzioni,
salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi
dai quali dipendono.