Art. 28. Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in: attitudine di caccia. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione della persona cui e' contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto. Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorita' competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorita' territorialmente competente.