Art. 28.
        Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

  Per   l'esercizio   di   vigilanza   gli  agenti  possono  chiedere
l'esibizione  della  licenza,  del tesserino, dei permessi di caccia,
della  polizza  di  assicurazione  e  della  cacciagione  a qualsiasi
persona  trovata  in  possesso  di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in: attitudine di caccia.
  In  caso  di  contestazione  di una delle infrazioni amministrative
previste  dall'articolo  31,  gli  agenti  che esercitano funzioni di
polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti ai punti a), b), c),
d),  e)  ed  f) del successivo articolo 31, al sequestro delle armi e
dei  mezzi  di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, e
al  sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo
articolo  31, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente,
ove  sia  possibile,  o  notificandone  copia al contravventore entro
trenta giorni.
  Se  fra  le  cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli
agenti  la  consegnano  all'ente  pubblico  localmente  preposto alla
disciplina  della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta
la  selvaggina  viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo
caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione della persona cui
e'  contestata  la  infrazione  ove  si  accerti  successivamente che
l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo
deve  essere  versato su un conto corrente intestato alla regione. Le
somme  in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione
della fauna e di ripopolamento.
  Quando  la  selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti
la liberano sul posto.
  Gli  agenti  venatori,  che  non  esercitano  funzioni  di  polizia
giudiziaria,   i  quali  accertino,  anche  a  seguito  di  denunzia,
violazioni  alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento,
nei  quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e
le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente
da   cui   dipendono  ed  all'autorita'  competente  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti.
  Inoltre  qualora  abbiano  notizia o fondato sospetto che sia stato
commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne
immediata notizia all'autorita' territorialmente competente.