Art. 79.

                     Progressione professionale

    1. Al personale scolastico e' attribuito un trattamento economico
differenziato   per  posizioni  stipendiali.  Il  passaggio  tra  una
posizione  stipendiale  e  l'altra potra' essere acquisito al termine
dei   periodi   previsti   dall'allegata   Tabella   2,   sulla  base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione.   Il   servizio   si  intende  reso  utilmente  qualora  il
dipendente,  nel  periodo di maturazione della posizione stipendiale,
non  sia  incorso  in  sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione  dal  servizio;  in  caso  contrario  il  passaggio  alla
posizione  stipendiale superiore potra' essere ritardato, per mancata
maturazione  dei  requisiti  richiesti,  nelle  fattispecie  e  per i
periodi seguenti:
      a) due  anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per
una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di
sospensione  del  lavoro  di  durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
      b) un  anno  di  ritardo  in  caso  di sanzione disciplinare di
sospensione  dal  servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il
personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.