Art. 79.
Progressione professionale
1. Al personale scolastico e' attribuito un trattamento economico
differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una
posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base
dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla
funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il
dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale,
non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la
sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla
posizione stipendiale superiore potra' essere ritardato, per mancata
maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i
periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per
una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di
sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il
personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.