Art. 80.
Tredicesima mensilita'
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato spetta una tredicesima mensilita' corrisposta nel
mese di dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari al trattamento
fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo
quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al
personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal
servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita',
relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.