Art. 82.
Compenso individuale accessorio per il personale ATA
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, e' corrisposto, con le decorrenze a fianco
indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalita' di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle misure ed
alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il Compenso incentivante accessorio, di
cui al comma 1, e' incluso nella base di calcolo utile ai fini del
trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive
gia' previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2007, al fine di garantire la
copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari
della disciplina del trattamento di fine rapporto, e' posto
annualmente a carico delle disponibilita' complessive del fondo
dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo
pari al 6,91% del valore del Compenso incentivante accessorio
effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il
fondo e' annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la
copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente
sara' soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo
determinato, e' corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di
dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto
di impiego a tempo determinato fino al termine delle attivita'
didattiche.
6. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed
amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle
indennita' di direzione di cui all'art. 56.
7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in
ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale
in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17,
comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo e'
ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ATA con contratto part-time, il
compenso in questione e' liquidato in rapporto all'orario risultante
dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi e' assoggettato alle ritenute
previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato,
a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate
nell'applicazione progressioni economiche di cui all'art. 7 del CCNL
7 dicembre 2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per
l'anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3
milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l'anno 2007), e'
corrisposta un compenso una-tantum pari a Euro344,65 in ragione del
servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/2007.