Art. 84. Fondo dell'istituzione scolastica 1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, gia' definite ai sensi dell'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere sull'anno 2008, di un importo pari a Euro 2,36 mensili pro-capite per tredici mensilita' per ogni unita' di personale in servizio al 31 dicembre 2005, corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta data. 2. Gli incrementi previsti all'art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7 dicembre 2005 ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiche' destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive del fondo a decorrere dall'anno 2006. Art. 85. Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica 1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'importo complessivo delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti criteri: 15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio; 68% in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente e del personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario; 17% in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. 2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del servizio e dell'organico di diritto, nonche' con gli effetti derivanti dall'art. 82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3. 3. A seguito dell'introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro trenta giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede di erogazione e addetto individuato dall'organico di diritto.