Art. 84.
Fondo dell'istituzione scolastica
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto,
gia' definite ai sensi dell'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005, sono
incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2007 ed a valere sull'anno
2008, di un importo pari a Euro 2,36 mensili pro-capite per tredici
mensilita' per ogni unita' di personale in servizio al 31 dicembre
2005, corrispondente allo 0,11% della massa salariale alla predetta
data.
2. Gli incrementi previsti all'art. 5, comma 1, I e II alinea,
del CCNL 7 dicembre 2005 ricevono nel presente accordo una diversa
finalizzazione, poiche' destinate a coprire gli oneri derivanti
dall'applicazione degli articoli 82 e 83 del presente CCNL,
conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse
complessive del fondo a decorrere dall'anno 2006.
Art. 85.
Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del
fondo dell'istituzione scolastica
1. A decorrere dal 31 dicembre 2007, l'importo complessivo delle
risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84 del
presente CCNL, sono ripartite, annualmente, tra le singole
istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai seguenti
criteri:
15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del
servizio;
68% in funzione del numero degli addetti individuati dai
decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il
personale docente e del personale amministrativo, educativo, tecnico
ed ausiliario;
17% in funzione del numero degli addetti individuati dal
decreto interministeriale quale organico di diritto del personale
docente degli istituti secondari di secondo grado.
2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari
che ne discendono saranno oggetto di aggiornamento nei successivi
bienni contrattuali, al fine di renderli compatibili con le future
risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi di erogazioni del
servizio e dell'organico di diritto, nonche' con gli effetti
derivanti dall'art. 82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
3. A seguito dell'introduzione dei criteri definiti al comma 1,
in sede di apposita sequenza contrattuale da concludersi entro trenta
giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNL saranno
individuati gli esatti valori unitari annui relativi a ciascuna sede
di erogazione e addetto individuato dall'organico di diritto.