Art. 88.

         Indennita' e compensi a carico del fondo d'istituto

    1.  Le  attivita'  da  retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili,  sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di
personale  interno  alla  scuola,  eventualmente  prevedendo compensi
anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
correlazione  con  il  POF.,  su  delibera del consiglio di circolo o
d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei  docenti.  La ripartizione delle risorse del fondo, dovra' tenere
conto  anche  con  riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti  ed  ata,  dei  vari  ordini  e gradi di scuola eventualmente
presenti   nell'unita'   scolastica  e  delle  diverse  tipologie  di
attivita'   (eda,   scuola  ospedaliera,  carceraria,  corsi  serali,
convitti).
    Per  gli  insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente
articolo  va  prioritariamente  orientata  agli  impegni didattici in
termini di flessibilita', ore aggiuntive di insegnamento, di recupero
e  di  potenziamento.  La  progettazione va ricondotta ad unitarieta'
nell'ambito   del   POF,   evitando   la   burocratizzazione   e   le
frammentazione dei progetti.
    Nella  determinazione  delle  misure unitarie dei compensi dovra'
essere  posta  particolare  attenzione  a  costituire  un ragionevole
equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
    2. Con il fondo sono, altresi', retribuite:
      a) il particolare impegno professionale «in aula» connesso alle
innovazioni  e alla ricerca didattica, la flessibilita' organizzativa
e  didattica  che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione
ed  a  particolari  forme  di  flessibilita'  dell'orario,  alla  sua
intensificazione  mediante  una diversa scansione dell'ora di lezione
ed   all'ampliamento  del  funzionamento  dell'attivita'  scolastica,
previste  nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed
educativo  in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  che abbiano
attivato   la  flessibilita'  organizzativa  e  didattica  spetta  un
compenso  definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d'istituto;
      b) le  attivita'  aggiuntive  di  insegnamento. Esse consistono
nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino
ad  un  massimo  di  6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all'arricchimento  e  alla  personalizzazione dell'offerta formativa,
con  esclusione  delle  attivita' aggiuntive di insegnamento previste
dall'art.  70  del  CCNL  del  4 agosto 1995 e di quelle previste dal
precedente  art.  86.  Per  tali  attivita'  spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
      c) le  ore  aggiuntive  prestate  per l'attuazione dei corsi di
recupero  per  gli  alunni  con debito formativo. Tali attivita' sono
parte   integrante   dell'offerta   formativa   dell'istituto,   sono
programmate  dal  collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i
processi di valutazione attivati;
      d) le  attivita'  aggiuntive  funzionali all'insegnamento. Esse
consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e
alla  produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29,
comma 3,  lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per
tali  attivita'  spetta  un  compenso  nelle  misure  stabilite nella
Tabella 5;
      e) le  prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono
in   prestazioni   di   lavoro   oltre   l'orario  d'obbligo,  ovvero
nell'intensificazione   di  prestazioni  lavorative  dovute  anche  a
particolari  forme  di  organizzazione dell'orario di lavoro connesse
all'attuazione  dell'autonomia. Per tali attivita' spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 6;
      f) i   compensi   da  corrispondere  al  personale  docente  ed
educativo,  non  piu'  di  due  unita',  della  cui collaborazione il
dirigente   scolastico  intende  avvalersi  nello  svolgimento  delle
proprie  funzioni  organizzative e gestionali. Tali compensi non sono
cumulabili  con  il  compenso  per  le  funzioni strumentali al piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL;
      g) le  indennita'  di turno notturno, festivo, notturno-festivo
con le modalita' stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure
definite con la Tabella 7;
      h) l'indennita'  di  bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in
cui  non  sia  gia'  prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in
base alla normativa vigente - nel qual caso potra' essere contrattata
la  relativa  rivalutazione-, con le modalita' stabilite nel CCNI del
31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
      i) il   compenso  spettante  al  personale  che  in  base  alla
normativa  vigente  sostituisce  il  DSGA  o ne svolge le funzioni ai
sensi  dell'art.  56,  comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo
del CIA gia' in godimento;
      j) la  quota  variabile  dell'indennita'  di  direzione  di cui
all'art.  56  del  presente  CCNL  spettante al DSGA con le modalita'
stabilite  nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la
Tabella 9;
      k) compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni
altra  attivita'  deliberata  dal  consiglio  di circolo o d'istituto
nell'ambito del POF;
      l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.