Art. 88. Indennita' e compensi a carico del fondo d'istituto 1. Le attivita' da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovra' tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unita' scolastica e delle diverse tipologie di attivita' (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilita', ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarieta' nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovra' essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. 2. Con il fondo sono, altresi', retribuite: a) il particolare impegno professionale «in aula» connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilita' organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilita' dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attivita' scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilita' organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto; b) le attivita' aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attivita' aggiuntive di insegnamento previste dall'art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art. 86. Per tali attivita' spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; c) le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attivita' sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati; d) le attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29, comma 3, lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attivita' spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; e) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attivita' spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non piu' di due unita', della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL; g) le indennita' di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalita' stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 7; h) l'indennita' di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia gia' prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potra' essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalita' stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 8; i) il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA gia' in godimento; j) la quota variabile dell'indennita' di direzione di cui all'art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalita' stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 9; k) compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attivita' deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF; l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.