Art. 88.
Indennita' e compensi a carico del fondo d'istituto
1. Le attivita' da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di
personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi
anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o
d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio
dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovra' tenere
conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente
presenti nell'unita' scolastica e delle diverse tipologie di
attivita' (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali,
convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente
articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in
termini di flessibilita', ore aggiuntive di insegnamento, di recupero
e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarieta'
nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le
frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovra'
essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole
equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresi', retribuite:
a) il particolare impegno professionale «in aula» connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilita' organizzativa
e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione
ed a particolari forme di flessibilita' dell'orario, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione
ed all'ampliamento del funzionamento dell'attivita' scolastica,
previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed
educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano
attivato la flessibilita' organizzativa e didattica spetta un
compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d'istituto;
b) le attivita' aggiuntive di insegnamento. Esse consistono
nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino
ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa,
con esclusione delle attivita' aggiuntive di insegnamento previste
dall'art. 70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal
precedente art. 86. Per tali attivita' spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
c) le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di
recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attivita' sono
parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono
programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i
processi di valutazione attivati;
d) le attivita' aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse
consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e
alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare
riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 29,
comma 3, lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per
tali attivita' spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
e) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono
in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero
nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse
all'attuazione dell'autonomia. Per tali attivita' spetta un compenso
nelle misure stabilite nella Tabella 6;
f) i compensi da corrispondere al personale docente ed
educativo, non piu' di due unita', della cui collaborazione il
dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono
cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL;
g) le indennita' di turno notturno, festivo, notturno-festivo
con le modalita' stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure
definite con la Tabella 7;
h) l'indennita' di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in
cui non sia gia' prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in
base alla normativa vigente - nel qual caso potra' essere contrattata
la relativa rivalutazione-, con le modalita' stabilite nel CCNI del
31 agosto 1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
i) il compenso spettante al personale che in base alla
normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai
sensi dell'art. 56, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo
del CIA gia' in godimento;
j) la quota variabile dell'indennita' di direzione di cui
all'art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalita'
stabilite nel CCNI del 31 agosto 1999 e nelle misure definite con la
Tabella 9;
k) compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni
altra attivita' deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto
nell'ambito del POF;
l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.