Art. 89.

           Direttore dei servizi generali e amministrativi

    1.  Al  personale  DSGA  possono  essere corrisposti, fatto salvo
quanto  previsto  dall'art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i
seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
      a) per  compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100
ore annue;
      b) per  attivita'  e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati  con  risorse  dell'UE,  da  enti  pubblici  e da soggetti
privati.