Art. 89.
Direttore dei servizi generali e amministrativi
1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i
seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a) per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100
ore annue;
b) per attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti
privati.