Art. 89. Direttore dei servizi generali e amministrativi 1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto: a) per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue; b) per attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.