Art. 90.
Norme transitorie di parte economica
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo
e sindacati del 29 maggio 2007, le parti si rincontreranno per la
sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici
economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali per
il biennio 2006-2007, non appena verra' approvata la legge
finanziaria per l'anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti
aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire
decorrenza febbraio 2007 all'aumento stipendiale a regime indicato
nella Tabella 2, nonche' ad aumentare le quantita' complessive delle
risorse indicate nell'art. 84, comma 1, finalizzate al fondo
dell'istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in
modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al
31 dicembre 2005 del personale docente.
3. Nell'ambito della sequenza contrattuale saranno altresi'
disponibili per la valorizzazione del personale docente le risorse
derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del medesimo
personale docente conclusosi nell'anno scolastico 2004/2005, pari a
210 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi dal 31 dicembre
2007. Nella sequenza sara' valutata l'opportunita' dell'istituzione
della tredicesima mensilita' sul CIA, RPD e indennita' di direzione
o, in alternativa, l'eventuale incremento della retribuzione base.
4. Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca didattica
in classe, all'innovazione e agli interventi didattici integrativi
saranno ripartite con particolare attenzione rivolta alle scuole dove
il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio ambientale e
funzionale, nonche' alle istituzioni che avranno evidenziato un
particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche
previste dal medesimo sistema di valutazione.
5. Al fine di operare un completa ricognizione di tutte le
risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa le Parti
si impegnano a redigere un elenco esaustivo delle singole poste
finanziarie e delle loro corrispondenti finalita'.
6. Si procedera' altresi' al riesame e all'omogenizzazione delle
materie di cui agli articoli 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresi'
una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo indeterminato e
a tempo determinato.
7. Si procedera' inoltre a definire i compensi per i presidenti e
i commissari incaricati dell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4,
comma 10, della legge n. 1/2007.