Art. 44. Commissioni giudicatrici Per ciascun raggruppamento di discipline e' nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo. Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione e' integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati e uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari. Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori associati, la commissione e' composta di soli professori ordinari e straordinari. Ciascun commissario puo' far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline. Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale.