Art. 45. Formazione delle commissioni giudicatrici Ogni commissione e' formata con il sistema misto: per sorteggio ed elettivo. Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso, per un numero triplo dei membri costituenti la commissione sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o piu' raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la successiva elezione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore appartenente alla fascia dei professori associati designato dal Consiglio universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario nazionale designa un altro professore associato quale supplente. Nella prima applicazione del presente decreto, il Consiglio universitario nazionale designa un professore ordinario o straordinario quale presidente della commissione per le operazioni di sorteggio di cui al medesimo articolo. Tra i docenti sorteggiati si procede alla elezione dei membri componenti la commissione giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo. Ogni elettore puo' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare, con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso. A conclusione delle operazioni elettorali si forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati. Coloro che hanno riportato un maggior numero di voti sono nominati membri effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e successivamente gli altri membri supplenti fino alla concorrenza del numero necessario. A parita' di voti prevale l'anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. Il supplente che sia eletto membro effettivo in una altra commissione e' sostituito con la nomina a supplente di chi lo segue in graduatoria. In caso di nomina a piu' commissioni l'elezione a membro effettivo prevale sulla elezione a membro supplente. Subordinatamente l'elezione nel proprio raggruppamento prevale sulla elezione in raggruppamento affine. Negli altri casi si procede alle sostituzioni con i membri che seguono immediatamente in graduatoria. Terminate queste operazioni si procede ad eventuali elezioni suppletive ove le commissioni risultassero incomplete. Ai fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del presente articolo puo' essere integrata con altri funzionari del Ministero della pubblica istruzione fino ad un massimo di diciotto. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni. Il Ministro della pubblica istruzione dettera' con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.