Art. 47.
                       Approvazione degli atti

  Al  termine  dei  suoi  lavori, da concludersi entro sei mesi dalla
data  del  bando  di  concorso,  la  commissione redige una relazione
analitica  in  cui  sono riportati i giudizi di ciascun commissario e
quello  complessivo  della commissione sui singoli candidati, in base
ai  quali  essa  propone, previa votazione, i vincitori in numero non
superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
  Alla  relazione  vanno  uniti gli eventuali elaborati relativi alla
prova didattica.
  Gli  atti  dei  concorsi  sono trasmessi al Consiglio universitario
nazionale  perche'  esprima il proprio parere sulla regolarita' degli
stessi.
  Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
  Le  relazioni  delle  commissioni  giudicatrici sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
  La  commissione  che  non  concluda  i  suoi lavori entro i termini
prescritti  e'  tenuta  a  dare motivazione ufficiale delle cause del
ritardo.
  In  caso  di  ritardo  il  Ministro,  sentito  l'organo  consultivo
universitario  nazionale,  provvede  alla  sostituzione di uno o piu'
componenti, ovvero dell'intera commissione.
  Resta  ferma  in  ogni  caso  la  responsabilita' amministrativa di
coloro  cui  sia  imputato  il  ritardo nella conclusione dei lavori,
oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.