Art. 51. 
                        Giudizio di idoneita' 
 
  I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di  discipline,
da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari
o straordinari e formate con le modalita'  stabilite  nel  precedente
art. 45. 
  Ove  il  numero  dei  concorrenti  alla  prova  idoneativa  per  un
determinato raggruppamento  disciplinare  superi  le  80  unita',  si
provvedera' alla costituzione  di  piu'  commissioni.  I  concorrenti
saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. 
  La commissione deposita la relazione conclusiva, dopo quattro  mesi
dalla  sua  costituzione.  Gli  atti  sono  approvati  dal  Consiglio
universitario nazionale. 
  Il giudizio  e'  inteso  ad  accertare  l'idoneita'  scientifica  e
didattica  del  candidato  ad  assumere  le  funzioni  di  professore
associato. 
  Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici  presentati
dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. 
  Nella  valutazione  saranno  tenuti  in  considerazione  i  giudizi
formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica  e  sulle  funzioni
svolte dai candidati. 
  Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni  scritte
attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. 
  Tali relazioni vengono  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero della pubblica istruzione. 
  Coloro che hanno presentato domanda di  ammissione  ai  giudizi  di
idoneita' nella prima  tornata  e  non  hanno  superato  il  giudizio
possono presentare domanda di  ammissione  alla  seconda  tornata  di
giudizi di idoneita'. 
  Le domande devono contenere l'esplicito impegno  ad  osservare,  in
caso di giudizio positivo, le norme in materia  di  tempo  pieno,  di
tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.