Art. 53. Modalita' degli inquadramenti Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia' attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta' interessata. Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico e' svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede. Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50. Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro tre anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico. Ove, nel termine di tre anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e la facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato. Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa. Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali, all'Universita' medesima. L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione Universita' non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali. Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032. Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convezione stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.