ART. 100. 
                  (Amministrazione e contabilita') 
 
  Sino  all'emanazione  delle   norme   di   amministrazione   e   di
contabilita' dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  restano
operanti le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza, nonche'  quelle  sulla  contabilita'  generale
dello Stato  ed  ogni  altra  norma  di  contabilita'  applicate  nei
confronti del Corpo stesso. 
  Gli stanziamenti di bilancio previsti per  l'esercizio  finanziario
in  corso  per  il  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e
dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza  sono  destinati  alle
corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  Le spese relative alla pulizia delle caserme in  uso  al  Ministero
dell'interno  e  destinate  all'accasermamento  del  personale  della
Polizia di Stato e dell'Arma  dei  carabinieri,  gia'  a  carico  dei
conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno.