ART. 104.
           (Norme transitorie in materia di giurisdizione)

  I  procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza davanti ai tribunali militari
sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e
per materia.
  I  procedimenti  pendenti presso il tribunale supremo militare sono
trasferiti  alla  corte  di appello o alla corte di assise di appello
competenti per territorio.