ART. 105.
                       (Condono disciplinare)

  Le  sanzioni  disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili
della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi
con  iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per
la   tutela   degli   interessi  del  personale  sono  condonate  con
provvedimenti del Ministro dell'interno.
  Sono  escluse  dal  condono  le  sanzioni  connesse  a procedimenti
penali.