ART. 105. (Condono disciplinare) Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.