ART. 108.
                (Cessazione anticipata dal servizio)

  Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato a provvedere, entro tre
mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente
valore  di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal
servizio    di    alcune   categorie   di   funzionari   dell'attuale
Amministrazione  della  pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza con l'osservanza dei seguenti
criteri:
    a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di
eta',   ed   ai  primi  dirigenti,  dirigenti  superiori  e  generali
dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto
il  sessantesimo  anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione
dal servizio;
    b)  consentire  ai  tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di
pubblica,  sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
    c)  consentire  alle  ispettrici  e alle assistenti della polizia
femminile,  che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di
richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
    d)  consentire  agli  appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e
marescialli  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, che
abbiano   rispettivamente   compiuto   il   cinquantaquattresimo,  il
cinquantaseiesimo  ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere
l'anticipata cessazione dal servizio.
  La  cessazione  anticipata  dal  servizio comporta la promozione al
grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente
alla  cessazione  dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di
cui  all'articolo  6,  primo  comma,  della legge 3 novembre 1963, n.
1543.
  Nel  caso  in  cui  non  esista grado o qualifica superiore vengono
attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza.
  L'attribuzione  dei  benefici  di  cui  ai  commi precedenti non e'
cumulabile   con   altri   benefici   salvo  l'eventuale  trattamento
privilegiato di quiescenza.