ART. 108. (Cessazione anticipata dal servizio) Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri: a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta', ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza. L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.