ART. 109.
                  (Emanazione dei decreti delegati)

  Le  norme  delegate  sono  emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro,
previo  parere  delle  competenti Commissioni permanenti della Camera
dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  Dal  parere  delle
Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta
giorni  dalla  richiesta.  Acquisito  il  parere o trascorsi sessanta
giorni,  lo  schema  di  decreto  delegato  e'  sottoposto  all'esame
preliminare  del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il
parere  delle  competenti  Commissioni  permanenti,  che  deve essere
espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
  Acquisito  tale  parere  o trascorsi i trenta giorni, le norme sono
deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.