ART. 111.
(Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica
sicurezza e applicazione   delle  norme  del  disciolto  Corpo  delle
                   guardie di pubblica sicurezza)

  Il  regolamento  di  servizio  dell'amministrazione  della pubblica
sicurezza  e'  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
Ministro   dell'interno,   sentiti   i   sindacati  di  polizia  piu'
rappresentativi sul piano nazionale.
  Nel  periodo  intercorrente  tra l'entrata in vigore della presente
legge  e  quella  del regolamento di cui al primo comma si applicano,
per  quanto  non  previsto  dalla presente legge e se compatibili con
essa,  le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30
novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
  In  dette  disposizioni  la  denominazione  Corpo  delle guardie di
pubblica  sicurezza  si  intende  sostituita da Amministrazione della
pubblica sicurezza.