ART. 112.
        (Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

  Al  personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della
presente  legge  e  prima  dell'attuazione  dell'ordinamento previsto
dall'articolo  36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini
pensionistici,  l'inquadramento  ed il relativo trattamento economico
spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
  Al  personale  del  Corpo  delle  guardie di pubblica sicurezza che
all'atto  dell'entrata  in vigore della presente legge si trovi nella
posizione  di  ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo
stesso  trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei
carabinieri in analoga posizione.