ART. 114.
             (Divieto di iscrizione ai partiti politici)

  Fino  a  che  non  intervenga  una  disciplina  piu' generale della
materia  di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e
comunque  non  oltre  un  anno  dall'entrata in vigore della presente
legge,  gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16
della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.