ART. 115. 
                 (Copertura dell'onere finanziario). 
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   della   presente   legge,
valutato in ragione  di  anno  in  lire  205  miliardi,  si  provvede
nell'anno finanziario  1981  mediante  corrispondente  riduzione  del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto
a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto  a  lire  5
miliardi una quota dell'accantonamento:  "Revisione  del  trattamento
economico dei pubblici dipendenti". 
  Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 aprile 1981 
 
                  p. Il Presidente della Repubblica 
                      Il Presidente del Senato 
                               FANFANI 
 
                                          FORLANI - ROGNONI - LAGORIO 
                                              - REVIGLIO - LA MALFA - 
                                                    ANDREATTA - SARTI 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI