ART. 96. (Disciplina provvisoria del personale) Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito: a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato; c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza; d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi; e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilita' dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilita' competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea; i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico piu' favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza piu' favorevole di trattamento economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti; m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312; n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1 gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge; o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto e' inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312; p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonche', qualora entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianita' di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessita' di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo; q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto e' riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.