ART. 96.
               (Disciplina provvisoria del personale)

  Fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo ordinamento del personale
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, lo stato giuridico,
l'avanzamento,   il   trattamento  economico  e  di  quiescenza  sono
disciplinati,  per  il  personale facente parte della Amministrazione
della  pubblica  sicurezza,  dalle disposizioni vigenti, salvo quanto
appresso stabilito:
    a)  il  ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza  assume la denominazione di ruolo organico
dei  funzionari  della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di
polizia   ed  il  ruolo  delle  assistenti  di  polizia  assumono  la
denominazione,  rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e
ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato.
  I   ruoli   organici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali,  degli
appuntati,  delle  guardie  scelte  e  delle  guardie del Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza  assumono  la denominazione di ruoli
organici  degli  ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle
guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli
operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed
il  ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la
denominazione,  rispettivamente,  di  ruolo organico degli operai dei
magazzini  e  di  ruolo organico degli operai permanenti delle scuole
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  b)  il  ruolo  organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo
delle  guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo
organico dei sanitari della Polizia di Stato;
  c)  gli  appartenenti  ai  ruoli  organici  dei  funzionari,  delle
ispettrici,  degli  ufficiali,  delle  assistenti, dei sottufficiali,
degli  appuntati,  delle guardie scelte e delle guardie della Polizia
di  Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria  secondo  la normativa attualmente vigente in materia per
gli  appartenenti  al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per
gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  d)  i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato
sono  ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e  di polizia giudiziaria e
mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
  e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le
funzioni  e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei
funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  f)  gli  appartenenti  al  ruolo  organico  dei  funzionari e delle
ispettrici,  oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme
vigenti  ai  funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in
relazione  alla  qualifica  rivestita,  anche  le  attribuzioni  ed i
compiti  propri  degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  g)  gli  appartenenti  ai  ruoli organici degli ufficiali, oltre le
attribuzioni   ed  i  compiti  conferiti  dalle  norme  vigenti  agli
ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza, possono
esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed
i  compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
f)  e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le
funzioni   corrispondenti   alle   qualifiche   ed   ai  gradi  degli
appartenenti  ai  ruoli  organici  dei  funzionari, degli ufficiali e
delle  ispettrici.  Le  funzioni  e  le responsabilita' dei superiori
gerarchici   per   quanto   riguarda   la   disciplina,  l'impiego  e
l'addestramento  del  personale  appartenente  alle  questure  ed  ai
dipendenti  uffici  sono  devolute  ai funzionari di polizia preposti
alla   direzione   degli   uffici   stessi.   Analoghe   funzioni   e
responsabilita'  competono  ai  funzionari  di  polizia preposti alla
direzione   dei   commissariati   di   pubblica  sicurezza  presso  i
compartimenti   delle   ferrovie   dello   Stato   e  delle  poste  e
telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e
degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;
  i)  agli  appartenenti  ai  ruoli  organici  degli ufficiali, delle
ispettrici,  delle  assistenti,  dei  sottufficiali, degli appuntati,
delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico
per  il  lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i
funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  l)  ai  funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed
alle  ispettrici  della  polizia  femminile  compete  il  trattamento
economico  previsto  per  gli  ufficiali  del  Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza,  salvo  il trattamento economico piu' favorevole
precedentemente  acquisito.  Per  gli  appartenenti  alle  qualifiche
dirigenziali  l'eventuale  differenza  piu' favorevole di trattamento
economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con
i futuri miglioramenti;
  m)  per  quanto  concerne  la  corrispondenza tra le qualifiche dei
funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo
143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  n)  le  disposizioni  di  cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre
1974,  n.  496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza  arruolati  ai  sensi del decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti
dai  sottufficiali,  ex  combattenti  o  partigiani, in servizio al 1
gennaio  1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera
provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non
si  applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli 5, ultimo
comma, e 9 della stessa legge;
  o)  il  personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di
commissario  capo  di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di
polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio
1980,  n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o
di   ispettrice   capo  aggiunto  e'  inquadrato  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n.
312;
  p)  i  dirigenti  generali  di  pubblica sicurezza nonche', qualora
entro  i  sessanta  giorni  successivi  all'entrata  in  vigore della
presente  legge  non  abbiano presentato domanda per il passaggio nei
ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36,
i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono
inquadrati    nella   qualifica   di   dirigenti   generali-prefetti,
conservando  l'anzianita'  di  grado  o  qualifica,  entro  tre  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  tenuto  conto  della
necessita'  di  predisporre  le  strutture  dirigenziali unitarie per
l'attuazione  della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
  L'inquadramento  e' disposto con decreto del Ministro dell'interno,
sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui
al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti
da   accantonare  in  applicazione  dell'ultimo  comma  dello  stesso
articolo;
  q)  per  la  copertura  dei  posti  eventualmente  disponibili  nel
contingente   di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  42  dopo  gli
accantonamenti  e  gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e
proporzionalmente  alle  vacanze  che  si  verranno a determinare, si
provvede  con  la  nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti,
livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori
generali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza che non
abbiano  optato  per  il  passaggio  nel  ruolo  ad esaurimento entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge. Nella
prima  applicazione  della  presente  legge  un posto e' riservato ai
maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  r)  nella  prima  applicazione  della  presente legge, il vice capo
della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale
ispettore  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al
momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  stessa e che abbiano
almeno  quattro  anni  di anzianita' nella qualifica o nel grado sono
inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.