ART. 97.
                  (Tabelle organiche dei dirigenti)

  Nel  quadro  A  della  tabella  III dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole:
  "Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e
"Capo   della   polizia"   sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti:  "Capo  della  polizia  - Direttore generale della pubblica
sicurezza  e  dirigenti",  "Capo  della  polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza".
  I  posti  di  tenente  generale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.
  Dieci  posti  di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui
al  quadro  C  della  tabella  III  dell'allegato  II  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in
aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica
di  dirigente  generale,  livello  funzionale C, dell'Amministrazione
civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.
  I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del
Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo
dei   dirigenti  generali  dell'Amministrazione  civile  dell'interno
secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.