ART. 97. (Tabelle organiche dei dirigenti) Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: "Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza". I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi. Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.