ART. 98.
                          (Banda musicale)

  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  un  decreto  avente  valore di legge
ordinaria  per  adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  al  nuovo  ordinamento della
Polizia   di   Stato,  apportando  le  necessarie  modificazioni  per
qualificare  adeguatamente  le  capacita', i titoli professionali del
personale nonche' il valore artistico del complesso.