ART. 36. 
(Programma di attuazione  dei  piani  e  dei  progetti  regionali  di
                             sviluppo). 
 
  Per l'attuazione dei piani e dei  progetti  di  cui  al  precedente
articolo  35  le  Regioni  predispongono  programmi  pluriennali   di
intervento con l'individuazione  delle  opere  da  realizzare  e  dei
soggetti pubblici e privati responsabili. 
  I programmi  indicano  altresi'  le  priorita'  di  intervento,  le
relative modalita' di realizzazione e di gestione nonche' i tempi  di
attuazione  e  di  finanziamento,  stabilendo   inoltre   i   termini
sostitutivi nei confronti di  eventuali  inadempimenti  dei  soggetti
responsabili. 
  I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal  CIPE  con
riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al  precedente
articolo 35. 
  Anche prima dell'approvazione del programma di  sviluppo  regionale
di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle  amministrazioni
locali interessate, il Ministro per gli interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno sottopone all'approvazione del  CIPE  un  piano  sia  per
l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di  Napoli  e  di
altri comuni con elevata densita' abitativa colpiti  dal  sisma,  sia
per la realizzazione di  opere  urgenti  riguardanti  le  altre  aree
previste al primo comma del medesimo articolo 35, da  realizzare  con
le disponibilita' di cui al successivo articolo 38.