ART. 36.
(Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di
sviluppo).
Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente
articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di
intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei
soggetti pubblici e privati responsabili.
I programmi indicano altresi' le priorita' di intervento, le
relative modalita' di realizzazione e di gestione nonche' i tempi di
attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini
sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti
responsabili.
I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con
riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente
articolo 35.
Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale
di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni
locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per
l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di
altri comuni con elevata densita' abitativa colpiti dal sisma, sia
per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree
previste al primo comma del medesimo articolo 35, da realizzare con
le disponibilita' di cui al successivo articolo 38.