ART. 37. (Programmi speciali di metanizzazione). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari. Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale. Contestualmente all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresi' la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori. Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.