ART. 37.
               (Programmi speciali di metanizzazione).

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,   d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari   nel  Mezzogiorno,  sentite  le  Regioni  Basilicata  e
Campania,   l'ANCI   e  la  CISPEL,  il  CIPE  approva  un  programma
integrativo  speciale  di  metanizzazione  nelle  regioni  Campania e
Basilicata  con  le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione
del   programma   stesso,  delle  previste  aree  industriali,  degli
adduttori secondari che si rendono necessari.
  Per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma precedente e'
autorizzata  la  spesa  di lire 100 miliardi utilizzando i contributi
del fondo di sviluppo regionale.
  Contestualmente  all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce
altresi' la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a
favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori.
  Per  quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784.