ART. 38. (Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo). Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.