ART. 38.
(Finanziamento dei progetti regionali
di sviluppo).
Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di
cui al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite
dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di
cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' con i fondi e i
finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.