ART. 38.
                (Finanziamento dei progetti regionali
                            di sviluppo).

  Al  finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di
cui  al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite
dalle  leggi  per  la realizzazione degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno  e  per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di
cui  alla  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nonche' con i fondi e i
finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.