Art. 86.
(Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla
autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,
disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorita' amministrativa e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario
di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire centomila a un milione.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da
lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena e' della reclusione da un mese ad un anno e della multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e' commesso dal proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia".
"Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorita' amministrativa). - Chiunque, avendo in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorita' amministrativa, per colpa ne
cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la
sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire seicentomila".