Art. 87.
(Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)
Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito
dai seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a lire seicentomila.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da
lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione
da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione
se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o
ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a un milione.
Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".