Art. 89.
(Casi di perseguibilita' a querela)
Dopo l'articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti
previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli
488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono
punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo".