Art. 90.
(Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di
violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".