Art. 91.
(Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione
personale)
Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della
persona offesa".