Art. 92.
(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni
personali colpose)
L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".