Art. 93.
(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di
sottrazione di cose comuni)
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad
altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila".