Art. 94.
(Usurpazione)
L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto
o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini
e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".