Art. 95.
(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)
L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato
dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
quattrocentomila".