Art. 97.
(Casi di esclusione della perseguibilita' a querela)
Dopo l'articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilita' a
querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si
procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico".