Art. 97.
        (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela)

  Dopo l'articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  639-bis.  -  (Casi  di  esclusione  della  perseguibilita' a
querela).  -  Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si
procede  d'ufficio  se  si  tratta di acque, terreni, fondi o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico".