Art. 98. (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa) Nell'articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".