Art. 98.
 (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)

  Nell'articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente
comma:
  "Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra  taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
un'altra circostanza aggravante".